La legge 178/2020 (Bilancio 2021) ha disposto la proroga, fino al 31 marzo 2021, del divieto/sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi oggettivi alla quale, come ormai da tradizione, fa pendant la concessione di ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid-19.
Per effetto di questa ulteriore proroga, il divieto per legge dei licenziamenti cosiddetti “economici”, introdotto dal decreto Cura Italia dal 17 marzo 2020 e confermato, senza soluzione di continuità, da tutti i decreti emergenziali successivi, compirà un anno.
Immutate rispetto alla normativa oggetto di proroga risultano le fattispecie destinatarie della limitazione: fino al 31 marzo 2021 resta, infatti, precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/1991 nonché, a prescindere dalla dimensione occupazionale del datore di lavoro, l’intimazione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex articolo 3, della legge 604/66, e l’avvio delle relative procedure dinanzi all’Ispettorato del lavoro previste dall’articolo 7.
Oltre a ciò, rimangono ancora sospese tutte le procedure di licenziamento collettivo eventualmente avviate dopo il 23 febbraio 2020 (ma prima del 17 marzo), nonché tutte le procedure di licenziamento individuale in corso alla data di entrata in vigore del primo divieto e riservate agli assunti ante Jobs Act.
Confermate le deroghe, ovvero le fattispecie risolutorie del rapporto di lavoro espressamente escluse dall’ambito applicativo del divieto introdotte dal decreto Agosto, ossia:
- il licenziamento di personale già impiegato nell’ambito di un contratto di appalto, che sia stato poi riassunto – in esecuzione di una norma di legge o di clausole sociali – a seguito del subentro di un nuovo appaltatore;
- il licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neppure parziale, dell’attività e salvo il caso in cui nel corso della liquidazione si configuri un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex articolo 2112 del Codice civile;
- il licenziamento intimato in caso di fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero nel caso in cui sia disposta la cessazione dello stesso.
- Viene, inoltre, fatta salva la possibilità per i datori di lavoro di stipulare accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto con i soli lavoratori che volontariamente vi aderiscano, ai quali eccezionalmente (non trattandosi di un’ipotesi di perdita involontaria del lavoro) viene consentito l’accesso alla Naspi.
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