A decorrere dall’anno 2022, il limite annuo per l’utilizzo in compensazione «orizzontale» (o anche cosiddetta «esterna») nel modello F24 dei crediti fiscali e contributivi o per il rimborso in conto fiscale con la procedura cosiddetta «semplificata» viene fissato – a regime – a 2 milioni di euro.
Il predetto incremento del limite massimo a 2 milioni di euro consentirà , dunque, ai contribuenti di compensare «orizzontalmente» mediante il modello F24, ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 241/1997, i versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi Inail e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti con i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, quali le dichiarazioni dei redditi, Irap, Iva e 770 o dalle denunce periodiche contributive, quali ad esempio la denuncia UNIEMENS. Il limite in esame è quindi riferito all’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, per ciascun anno solare, sono:
- utilizzati in compensazione «orizzontale» (o «esterna») nel modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, salvo precise esclusioni;
- ovvero chiesti a rimborso sul conto fiscale con la procedura prevista dal Dm 28 dicembre 1993, n. 567.
La determinazione del predetto nuovo limite a regime di 2 milioni di euro segue una logica «di cassa» in relazione alle compensazioni effettuate con il modello F24 in ciascun anno solare, indipendentemente dal periodo d’imposta del soggetto che le effettua e da quello di maturazione del credito. Così come pure è previsto lo scarto del modello F24 qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo di 2 milioni di euro.
A prescindere dal rispetto o meno del nuovo limite di compensazione, al fine di controllare l’utilizzo dei crediti, l’agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, secondo i criteri e le modalità di attuazione stabiliti dal provvedimento prot. n. 195385 del 28 agosto 2018. L’esito positivo dei controlli in esame non esclude comunque i successivi ordinari controlli sui crediti compensati.
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