L’Inps illustra la disciplina della nuova agevolazione, che in base all’articolo 1, comma 137, della legge 234/2021, consiste in un esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico delle dipendenti del settore privato a seguito del rientro dal congedo di maternità , per una durata massima di 12 mesi dalla data di rientro.
Il beneficio si applica alle dipendenti di tutti i settori, escluso quello della pubblica amministrazione ex articolo 2 del Dlgs 165/2001, e a tutti i contratti di lavoro, sia quelli instaurati, sia quelli instaurandi, compreso il contratto di apprendistato, intermittente, di lavoro domestico, e le assunzioni a scopo di somministrazione.
Per poter riconoscere l’esonero, i datori dovranno preventivamente chiedere all’Inps per il tramite del cassetto previdenziale l’attribuzione dello specifico codice autorizzativo oU, da utilizzare dal mese del rientro e per la durata massima di 12 mesi.
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