Bonus colonnine domestiche 2026: domande dal 22 settembre e documenti necessari

Il bonus colonnine domestiche 2026 apre alle ore 12 del 22 settembre 2026 e chiude alle ore 12 del 31 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Il contributo copre l’80 per cento delle spese ammissibili, entro 1.500 euro per le persone fisiche e 8.000 euro per i condomìni. La finestra riguarda acquisti e installazioni completati dal 26 giugno al 31 dicembre 2026: un preventivo accettato o un acconto, da soli, non documentano il completamento dell’intervento.

La misura richiede una verifica preventiva dell’impianto e della documentazione. Per il 2026 rilevano anche i requisiti tecnici richiamati dal decreto direttoriale e l’inclusione del dispositivo nell’elenco GSE previsto dalla disciplina. Prima di inviare la domanda è quindi necessario confrontare il modello effettivamente installato, le fatture, i pagamenti e la dichiarazione di conformità. La disponibilità del portale non rende ammissibile un investimento che non rispetta questi requisiti.

Beneficiari e limiti del contributo

L’agevolazione è rivolta alle persone fisiche residenti in Italia e ai condomìni. Non è lo strumento previsto per finanziare una colonnina acquistata da un’impresa nell’ambito della propria attività. La qualificazione del richiedente deve essere coerente con l’intestazione dei documenti e con la disponibilità del luogo di installazione: non è sufficiente che l’utilizzatore finale sia una persona fisica quando il beneficiario dell’investimento è un soggetto diverso.

Per il condominio il limite di 8.000 euro riguarda la domanda condominiale, non ciascun residente che userà il dispositivo. L’installazione deve essere destinata all’uso collettivo dei condòmini e non essere liberamente accessibile al pubblico. Anche per la persona fisica l’infrastruttura deve avere utilizzo privato. Una configurazione destinata a offrire ricariche al pubblico richiede una valutazione distinta e non può essere ricondotta automaticamente al bonus domestico.

La percentuale dell’80 per cento si applica alle sole spese riconosciute come ammissibili e incontra comunque il massimale relativo al richiedente. Il totale della fattura non coincide necessariamente con la base agevolabile. È quindi utile predisporre un prospetto che separi le singole componenti della fornitura e mostri sia il costo sostenuto sia quello effettivamente rilevante per il contributo, senza considerare il limite massimo come una somma garantita.

Quali spese e caratteristiche controllare

Il decreto comprende l’acquisto e la messa in opera dell’infrastruttura, gli impianti elettrici e le opere edili strettamente necessari, i dispositivi per il monitoraggio e il controllo, la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza e i collaudi. Può rilevare anche la connessione alla rete attraverso un nuovo punto di prelievo. Ogni voce deve essere collegata all’intervento agevolato: inserire nella stessa fattura lavori diversi non li rende automaticamente finanziabili.

Restano fuori le imposte, le tasse e gli oneri esclusi dalla disciplina, le consulenze diverse da quelle espressamente ammesse, i terreni e gli immobili, i beni non pertinenti e i costi relativi alle autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio non riconosciuti dal decreto. Occorre inoltre verificare l’assenza di altre agevolazioni nazionali, regionali o europee sulle medesime spese, perché la disciplina vieta il cumulo e prevede conseguenze sulla concessione del beneficio.

L’infrastruttura deve essere nuova di fabbrica, installata in Italia e riferita a un immobile nella piena disponibilità del beneficiario. La conformità dell’impianto deve risultare dalla documentazione richiesta dal decreto ministeriale 37/2008. Per gli interventi del 2026 vanno controllati i requisiti richiamati dalla deliberazione ARERA 541/2020 e la presenza del dispositivo nell’elenco GSE alla data della domanda. La verifica commerciale del venditore non sostituisce questo controllo puntuale.

Fatture, pagamenti e fascicolo tecnico

Il decreto di apertura richiede le fatture elettroniche in formato XML, acquisite attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate. Per le fatture analogiche occorre ricadere nelle eccezioni consentite e documentarne il presupposto. Conservare soltanto una stampa o una copia di cortesia può quindi lasciare incompleto il fascicolo. Conviene richiedere tempestivamente i file necessari, verificando che descrivano in modo riconoscibile le forniture e le prestazioni comprese nella domanda.

I pagamenti devono essere tracciabili e dimostrati con gli estratti del conto oppure con la documentazione bancaria ammessa. Devono inoltre risultare coerenti con il beneficiario, con l’intestazione del conto o della carta e con gli importi fatturati. La disciplina esclude gli acquisti effettuati mediante finanziamento: prima di utilizzare una soluzione rateale proposta dal fornitore è dunque necessario verificare la natura effettiva dell’operazione e il suo impatto sull’ammissibilità.

Al fascicolo economico si affianca quello tecnico, comprendente la dichiarazione di conformità e gli elementi che permettono di identificare l’impianto. Un controllo utile consiste nel confrontare marca e modello riportati nei documenti commerciali con quelli della documentazione tecnica e dell’elenco richiesto. Se una descrizione è generica o incoerente, il chiarimento deve essere acquisito prima dell’invio, senza ricostruire successivamente dati non presenti nei documenti originari.

Come preparare e trasmettere la domanda

L’accesso alla procedura avviene attraverso le identità digitali previste, tra cui SPID, CIE e CNS. Il richiedente deve disporre dei dati identificativi, di un indirizzo PEC attivo per tutta la procedura e delle coordinate del conto sul quale ricevere l’agevolazione. L’IBAN va controllato insieme all’intestazione: un errore di trascrizione o un conto non coerente con il beneficiario può determinare richieste di chiarimento e rallentare l’erogazione.

Per i condomìni occorre aggiungere la documentazione relativa all’amministratore o al soggetto incaricato nei casi consentiti. La delibera deve approvare l’intervento e la documentazione deve comprendere la dichiarazione richiesta sulla mancata impugnazione ai sensi dell’articolo 1137 del Codice civile. Non è prudente limitarsi al verbale di approvazione senza verificare anche gli altri documenti previsti dal decreto di apertura.

La compilazione iniziale non equivale alla presentazione. La procedura si perfeziona attraverso il completamento dei passaggi previsti e il rilascio della ricevuta, con data e ora. Tale ricevuta va conservata insieme alla domanda e agli allegati effettivamente trasmessi. La regola della domanda unica presenta una specifica possibilità di nuova presentazione dopo un esito di improcedibilità, nei limiti previsti dal decreto: non autorizza invii multipli indiscriminati.

Scadenze, fondi e controlli prima dell’invio

Per il 2026 il Ministero indica una dotazione di 15 milioni di euro. Il periodo di apertura non garantisce che le risorse restino disponibili sino all’ultimo giorno; occorre monitorare gli avvisi ufficiali di eventuale chiusura anticipata. Al tempo stesso, la fretta di presentare non deve portare a inviare una domanda priva dei documenti essenziali. La strategia corretta è completare il fascicolo appena l’intervento e i pagamenti consentono di farlo.

Devono essere mantenute distinte tre date: completamento dell’installazione, sostenimento delle spese secondo la disciplina e presentazione della domanda. Il termine del 31 gennaio 2027 non estende automaticamente al 2027 il periodo degli interventi ammessi, che per questa finestra termina il 31 dicembre 2026. Chi programma i lavori a fine anno deve verificare con installatore e banca che l’intera documentazione possa risultare coerente con il periodo agevolabile.

Prima della trasmissione è opportuno effettuare un controllo incrociato fra richiedente, immobile, infrastruttura, fatture, pagamenti, conformità, PEC e IBAN. Dopo l’invio vanno monitorate le comunicazioni e conservata la prova delle eventuali integrazioni. La pratica resta aperta fino alla definizione del procedimento e alla riconciliazione del contributo ricevuto con quanto richiesto, tenendo separati l’importo domandato e quello effettivamente concesso.

In sintesi

Il bonus 2026 riconosce l’80 per cento delle spese ammesse entro 1.500 euro per le persone fisiche e 8.000 euro per i condomìni. La domanda può essere presentata dalle ore 12 del 22 settembre 2026 alle ore 12 del 31 gennaio 2027, per gli interventi della finestra 26 giugno–31 dicembre 2026. XML delle fatture, pagamenti tracciabili, conformità tecnica e corretta identificazione del dispositivo sono i punti centrali del controllo.

Prepara il fascicolo della tua colonnina prima dell’apertura

Per verificare l’accesso al contributo, raccogli preventivo definitivo, fatture, prove di pagamento, dichiarazione di conformità e dati del dispositivo. Lo studio può affiancarti nel controllo della coerenza economica e documentale e nella valutazione di eventuali altre agevolazioni già utilizzate sulle stesse spese, coordinando con il tecnico le verifiche sull’impianto prima della domanda.

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Tiziano Beneggi

Settembre 20, 2026

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