Apprendistato duale, confermato lo sgravio contributivo per il 2021

 

Le aziende minori (fino a 9 addetti), che intendono assumere un lavoratore con contratto di apprendistato di primo livello, potranno contare – anche per il 2021 – sull’attuale sgravio contributivo.

 

Interessate all’aiuto sono le aziende che occupano fino a 9 addetti. L’agevolazione si rivolge, però, al solo apprendistato duale. La misura, quindi, è circoscritta ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento della qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

 

Si tratta della possibilità di far entrare dei lavoratori in azienda permettendo loro di conciliare lavoro e formazione professionale di concerto con le istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. L’aiuto si concretizza in uno sgravio contributivo totale degli oneri a carico dell’azienda per le assunzioni effettuate nel 2021. L’incentivo durerà per i primi 36 mesi di vigenza contrattuale. Resta invariata la contribuzione a carico dell’apprendista.

 

La misura, finalizzata alla promozione dell’occupazione giovanile, seppur limitata a una sola delle tre tipologie contrattuali dell’apprendistato, mira a tenere vivo l’interesse verso la valorizzazione dell’apprendistato duale come effettivo ponte tra il mondo scolastico e quello del lavoro. In tal senso, infatti, il particolare contratto di lavoro si rivolge a giovani studenti fra i 15 anni e i 25 anni non compiuti (24 anni e 364 giorni). Per le aziende di modeste dimensioni, il beneficio, infatti, azzera il costo contributivo nel primo triennio.

 

Nel computo della forza aziendale vanno ricompresi tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoranti a domicilio e i lavoratori assenti; gli eventuali sostituti vanno ovviamente esclusi. I lavoratori a tempo parziale vanno considerati pro quota; gli intermittenti, in relazione alle giornate di lavoro svolte nel semestre precedente. Sono, invece, fuori dal conteggio gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

 

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