Definita la misura delle deduzioni forfettarie spettanti agli esercenti autotrasporto per la determinazione del reddito per il periodo 2021.
La deduzione per i trasporti effettuati fuori Comune è fissata nella misura di 55 euro, più alta dello scorso anno (pari a 48 euro). Le deduzioni sono riconosciute in misura forfettaria dal comma 5 dell’articolo 66 del Tuir per le spese non documentate; spettano alle imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità semplificata oppure ordinaria per opzione, autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi. Le deduzioni riguardano sia i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (o dai soci) oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa sia i trasporti effettuati all’interno del Comune.
La deduzione per i trasporti effettuati all’interno del Comune spetta in misura pari al 35% dell’importo definito per quelli oltre il Comune.
Il comunicato del ministero dell’Economia ha fissato la prima deduzione in misura pari a 55 euro e, di conseguenza, quella per i trasporti nel Comune è pari a 19,25 euro. La misura è stata incrementata; negli ultimi anni era stata pari a 48 euro.
Si ricorda che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati. Il contribuente che se ne avvale deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati, la durata, le località di destinazione e gli estremi dei documenti relativi alla merce.
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