Durante la preparazione dei bilanci per il 2022, è importante tenere presente che la norma sulla sterilizzazione delle perdite, già sperimentata negli esercizi 2020 e 2021, è stata prorogata anche per il 2022 dal Dl Milleproroghe.
La norma proroga semplicemente, anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina di “sterilizzazione” prevista originariamente dal decreto legge 23 del 2020. La disposizione si applica alle società di capitali (Spa e Srl) e alle cooperative, e riguarda sia la riduzione del capitale per perdite (se superiori ad un terzo) sia quelle per cui il capitale scende al di sotto del limite legale.
In particolare, per le società di capitali, l’assemblea deve intervenire in caso di perdite superiori al terzo del capitale, nonché nel caso più grave di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, che deve essere ridotto e poi aumentato a una cifra non inferiore al minimo legale. In entrambi i casi, è stabilito che le sistemazioni siano posticipate al quinto esercizio successivo e siano di appannaggio dell’assemblea che approva i relativi bilanci. Inoltre, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4 (per le società di capitali) e 2545-duodecies del Codice civile (per le cooperative). Infine, le perdite emerse negli esercizi in corso devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. Ora, questa disposizione deve essere considerata nell’ambito dei bilanci 2022 nel caso in cui si opti per la sterilizzazione.
Gli amministratori devono predisporre una relazione da includere nella relazione sulla gestione, al fine di illustrare le ragioni della perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all’assemblea, anche per ciò che concerne la tempistica stimata per il ripianamento delle perdite. Massima cautela dovrà essere posta laddove la sterilizzazione è stata sfruttata anche negli esercizi 2020 e 2021.
Questo perché la deroga al requisito della continuità aziendale che era espressamente prevista (per via del Covid) per il 2020 ora non è stata più richiamata. Pertanto, è opportuno considerare se le perdite incorse sono determinate da una problematica che lascia supporre un venir meno della continuità aziendale oppure se la stessa è comunque presente.
Sotto questo profilo il fatto di dotarsi di meccanismi di controllo di gestione e di reportistica aziendale appare di fondamentale importanza.
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