CPB e dichiarazione integrativa: come cambia la proposta dal 2026-2027

Dal biennio 2026-2027 la correzione dei dati utilizzati per il concordato preventivo biennale può comportare la rideterminazione del reddito e del valore della produzione concordati. Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 13/2024, introdotto dall’articolo 28 del decreto legislativo 148/2026, collega espressamente la proposta ai dati modificati con la dichiarazione integrativa. Correggere non significa mantenere invariato il patto: prima dell’invio occorre misurare il nuovo imponibile e gli effetti sulle imposte.

La novità interessa imprese e professionisti che hanno aderito sulla base di ricavi, compensi o altre informazioni successivamente risultate errate. Le sanzioni connesse alle violazioni possono essere definite attraverso il ravvedimento operoso, quando ne ricorrono le condizioni. Non nasce, invece, una sanatoria generalizzata di ogni irregolarità dell’adesione: requisiti di accesso, cause di esclusione e altre ipotesi di decadenza conservano una propria disciplina.

Quali errori incidono sul concordato

Il primo controllo riguarda il rapporto tra l’errore e la proposta accettata. La norma comprende errori od omissioni relativi ai ricavi, ai compensi e agli altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi oppure comunicati per definire la proposta. Non basta quindi individuare una differenza nel modello fiscale: occorre ricostruire quale informazione sia stata utilizzata nel calcolo e quale dato corretto debba sostituirla.

Per un’impresa il fascicolo dovrebbe collegare la voce dichiarata alle scritture contabili e al documento originario. Per un professionista è particolarmente importante riconciliare gli incassi e le certificazioni, distinguendo la prestazione dal momento fiscalmente rilevante. Se l’anomalia riguarda informazioni extracontabili, la prova deve essere coerente con la situazione del periodo interessato: una fotografia attuale non dimostra necessariamente il dato storico.

La rideterminazione non è una scelta discrezionale del contribuente. È la conseguenza prevista per un concordato costruito su informazioni poi rettificate. Anche quando la correzione appare favorevole, non si deve anticipare un credito o modificare un versamento sulla sola base di una stima. Va completato il ricalcolo con gli strumenti applicabili al biennio e conservato il confronto fra risultato originario e risultato corretto.

Rideterminazione e decadenza richiedono controlli distinti

L’articolo 28 interviene anche sull’articolo 22 del decreto legislativo 13/2024. Nella disciplina applicabile dal 2026-2027 rileva, tra l’altro, il caso in cui l’accertamento faccia emergere, per il periodo precedente al concordato, errori nei dati della proposta tali da produrre un reddito o valore della produzione corretto superiore di almeno il 30 per cento a quello concordato. Questo criterio non va confuso con un limite generale entro cui qualunque errore sarebbe fiscalmente irrilevante.

L’integrativa e la decadenza devono essere lette nel rispettivo contesto. La prima consente di correggere i dati e rideterminare il patto secondo il nuovo articolo 19; la seconda deriva da specifiche fattispecie stabilite dalla legge. Restano inoltre le altre violazioni di non lieve entità. Presentare un modello corretto non autorizza a ignorare una verifica già avviata, un atto notificato o una diversa causa che renda inefficace l’adesione.

La stessa riforma precisa che l’adesione priva dei requisiti richiesti o effettuata in presenza di una causa di esclusione è senza effetti. È dunque necessario procedere su due piani: accertare se il concordato sia validamente sorto e, solo dopo, valutare come la rettifica dei dati incida sul suo contenuto economico. Confondere questi passaggi espone al rischio di ricalcolare una proposta che non può produrre gli effetti attesi.

Ravvedimento: ricostruire le violazioni prima di versare

La nuova disposizione richiama espressamente la possibilità di definire le sanzioni attraverso il ravvedimento, includendo la sanzione dell’articolo 8 del decreto legislativo 471/1997. Il richiamo non sostituisce l’analisi delle singole violazioni. Dichiarazione inesatta, imposta insufficiente e dati comunicati in modo incompleto possono richiedere controlli differenti, con momenti di commissione e conseguenze da ricostruire.

Prima di predisporre i pagamenti conviene redigere un prospetto che distingua imposta, interessi e sanzione per ciascun periodo e tributo. Il prospetto deve indicare la ragione della rettifica, la data entro cui il versamento originario era dovuto e gli eventuali pagamenti già effettuati. Il mero confronto fra saldo complessivo vecchio e nuovo può nascondere compensazioni improprie tra annualità o tributi diversi.

Il ravvedimento ordinario richiamato dalla norma non coincide con le forme speciali di regolarizzazione collegate ad altri istituti. Per evitare sovrapposizioni, la nota di pratica deve indicare precisamente quale disposizione si sta applicando e per quale violazione. Se esistono comunicazioni o atti dell’amministrazione, il loro contenuto e la data di ricezione devono entrare nella valutazione prima dell’invio dell’integrativa.

La decorrenza impedisce automatismi sui bienni precedenti

Il comma 3 dell’articolo 28 stabilisce l’applicazione delle modifiche a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027. Il testo non consente di usare automaticamente il nuovo meccanismo per qualunque concordato precedente. Le posizioni riferite al 2024-2025 o ad altri periodi richiedono la ricostruzione della disciplina applicabile a quel rapporto, compresi gli eventuali chiarimenti pertinenti.

Dal punto di vista organizzativo, lo studio dovrebbe evitare una procedura informatica unica che applichi la nuova soluzione a tutte le adesioni archiviate. La selezione iniziale deve riportare il biennio, il periodo dei dati rettificati e la data dell’opzione. Solo le posizioni coerenti con la decorrenza possono essere avviate al ricalcolo secondo il nuovo comma 3-bis.

Anche i rapporti collegati meritano attenzione. L’errore di un soggetto può richiedere un confronto con dichiarazioni o informazioni di altri partecipanti all’attività, senza che questo comporti automaticamente identici effetti sul loro concordato. Occorre individuare quali modelli siano effettivamente da correggere e chi abbia la responsabilità di ciascun invio, per evitare rettifiche isolate e dati reciprocamente incompatibili.

Il fascicolo operativo prima e dopo l’integrativa

Il percorso consigliato parte dalla conservazione della dichiarazione originaria, della proposta accettata e delle relative ricevute. A questi documenti si aggiungono la prova dell’errore, la versione corretta dei dati e il prospetto di ricalcolo. Un secondo controllo dovrebbe verificare che la correzione proposta risolva l’anomalia senza introdurne altre e che il nuovo risultato sia coerente con contabilità e certificazioni.

Dopo l’invio occorre acquisire la ricevuta telematica, aggiornare lo scadenzario e riconciliare i versamenti. La pratica non è chiusa quando il modello viene trasmesso: è chiusa quando il risultato corretto è recepito nelle dichiarazioni interessate, nei pagamenti e nei documenti consegnati al contribuente. Eventuali eccedenze devono essere gestite con la procedura applicabile, senza presumere un rimborso automatico.

La comunicazione al cliente deve spiegare separatamente cosa è stato corretto, perché la proposta cambia e quale effetto si produce sulla cassa. In questo modo la rettifica rimane comprensibile anche a distanza di tempo e non viene scambiata per una rinuncia volontaria al concordato o per una regolarizzazione che cancelli ogni possibile controllo.

In sintesi

Per il CPB 2026-2027 l’integrativa sui dati della proposta può rideterminare reddito e valore della produzione concordati, con possibilità di ricorrere al ravvedimento per le sanzioni pertinenti. La verifica deve però separare correzione, validità dell’adesione e cause di decadenza. Il dato decisivo è il confronto documentato fra proposta originaria e proposta ricalcolata, accompagnato dalla riconciliazione di dichiarazioni e versamenti.

Correggere la proposta con un ricalcolo verificabile

Beneggi e Associati affianca imprese e professionisti nella verifica dei dati del concordato, nella valutazione degli effetti della dichiarazione integrativa e nel coordinamento dei versamenti. Prima di correggere il modello, sottoponi allo Studio la proposta accettata e i documenti che dimostrano l’anomalia.

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Tiziano Beneggi

Settembre 30, 2026

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