Con il perdurare dello stato di crisi dovuto al sempre più preoccupante diffondersi del Covid-19 che ha avuto come conseguenza l’emanazione continua di decreti contenenti misure sempre più stringenti, si è reso necessario proseguire nell’erogazione di determinati ristori rivolti in particolare ai soggetti interessati alla chiusura, a volte anche totale, di alcune attività. Tra questi sono ricompresi coloro che operano nella ristorazione, nello spettacolo e le attività sportive
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 pubblicato sulla G.U. 28 ottobre 2020, n. 269 ed entrato in vigore il 29 ottobre 2020, prevede all’articolo 15 la proroga delle indennità omnicomprensive di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del settore turismo e dello spettacolo; misura già prevista all’art. 9 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) relativamente alla quale risulta modificato il periodo temporale di osservazione.
Lavoratori dipendenti e in somministrazione: Ai soggetti che hanno subito involontariamente la cessazione del proprio rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (in precedenza tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020) e che in tale arco temporale possano vantare un’attività lavorativa per almeno trenta giornate, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro, in presenza di assenza di titolarità delle seguenti prestazioni alla data del 29 ottobre 2020:
- pensione;
- rapporto di lavoro dipendente;
- indennità NASPI.
Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato l’indennità è dovuta se gli stessi sono in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data del 29 ottobre 2020, di pensione e/o di rapporto di lavoro dipendente.
Un’indennità di pari importo sarà erogata anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel medesimo periodo di osservazione, gennaio – ottobre 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali che in quel periodo abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro. Anche a questi ultimi lavoratori è richiesta l’assenza di titolarità di pensione, rapporto di lavoro subordinato e indennità NASpI.
Lavoratori autonomi anche in settori diversi dal turismo: Un’indennità omnicomprensiva di 1000 euro anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo gennaio 2020 – ottobre 2020:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali oggetto di cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, e titolari di partita IVA attiva iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, alla data del 29 ottobre 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Possono fruire dell’indennità anche i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 c.c. dal 1° gennaio al 29 ottobre 2020 maturando in tale periodo almeno un contributo mensile; gli stessi non devono avere un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020. Tutti i soggetti sopra menzionati, alla data di presentazione della domanda non devono essere:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo: Anche ai lavoratori non pensionati iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano maturato almeno trenta contributi giornalieri nel periodo 1° gennaio–29 ottobre 2020, da cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, spetta un’indennità di 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti a tale Fondo che possano vantare nel medesimo lasso di tempo, almeno sette contributi giornalieri da cui sia derivato un reddito non superiore ai 35.000 euro. Le indennità percepite da tutti i soggetti fino a qui menzionati non concorrono alla formazione del reddito del percipiente e non sono tra loro cumulabili; non sono neppure cumulabili con la quota del Reddito di emergenza. Le domande devono essere presentate all’INPS entro il 30 novembre 2020 previa compilazione del modello di istanza che sarà messo a disposizione dall’Istituto; le indennità saranno erogate nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l’anno 2020 senza previsione di altri provvedimenti concessori rispetto a tale limite.
Lavoratori sportivi: Il “Decreto Ristori” all’art. 17, si preoccupa di prolungare l’erogazione del beneficio economico di 800 euro a favore di tutti i Collaboratori Sportivi già beneficiari dell’indennità nei mesi precedenti. Sarà la società Sport e Salute S.p.A., per effetto dell’incremento delle risorse a tal fine destinate, ad erogare l’indennità per il mese di novembre 2020 in favore dei lavoratori che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si tratta dei soggetti impiegati con rapporti di collaborazione presso:
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali;
- le discipline sportive associate;
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m, D.P.R. 917/86.
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altri redditi da lavoro quali i redditi da lavoro autonomo (art. 53, TUIR) e da lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 TUIR); l’indennità non sarà prevista neppure ai titolari di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità; restano esclusi dall’indennità di 800 euro anche i percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 in via telematica alla società Sport e Salute Spa che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione seguendone successivamente il monitoraggio nel rispetto del limite di spesa che, se superato, non permetterà la presa in carico di ulteriori domande. Per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, in presenza della permanenza dei requisiti, l’erogazione avverrà in automatico senza necessità di ulteriore domanda. È precisato infine che, ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità di giugno, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione che risultano cessati alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
Oops! Non è stato possibile trovare il tuo modulo.