Decreto semplificazioni, tutte le novità

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto semplificazioni 2021, pubblicato in Gazzetta il 31 maggio 2021, che reca disposizioni importanti relative al Piano di Ripresa e Resilienza e alcune importanti misure finalizzate al rafforzamento della PA e allo snellimento delle procedure.

 

Novità Superbonus 110%: Una delle misure di maggiore interesse è l’art. 119 del decreto rilancio n. 34/2020, al quale vengono apportate le seguenti modificazioni:

  • semplificate le procedure con consentire l’accesso al Superbonus in caso di lavori di efficientamento energetico degli edifici;
  • estensione del Superbonus alle opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per le opere di manutenzione straordinaria realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, il testo dispone che per la presentazione della CILA non è necessaria l’attestazione dello stato legittimo art. 9-bis, comma 1- bis del dPR n. 380/2001;
  • alla detrazione possono accedere anche ospizi, case di cura, caserme e ospedali.

La decadenza dal credito d’imposta è prevista anche nei casi in cui per gli interventi non è stata presentata la Cila e quando le opere non sono state eseguite conformemente alla stessa.

 

Nuove regole per appalti e subappalti: Per quanto riguarda gli interventi e le opere finalizzate a dare attuazione al PNRR si prevede un affidamento unico che coniuga la progettazione e la realizzazione concreta dell’opera, che deve tenere conto del progetto di fattibilità economica e tecnica. L’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza trascurare però gli aspetti qualitativi. Alle aziende che occupano più di 15 dipendenti e che partecipano alle gare per le opere del PNRR vengono riconosciuti punteggi aggiuntivi se si impegnano a impiegare donne e giovani sotto i 35 anni, se nell’ultimo triennio hanno rispettato la parità di genere e se adottato misure per promuovere la pari opportunità per giovani e donne nelle assunzioni, nei ruoli apicali e nel livello delle retribuzioni. Accorpata la banca dati degli operatori economici a quella dei contratti pubblici sotto la gestione da ANAC per garantire la massima trasparenza e controlli più rapidi ed efficaci dei soggetti partecipanti da parte della stazione appaltante. Fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare il 50% dell’importo totale del contratto stipulato per lavori, forniture e servizi. Vietata la cessione integrale del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della esecuzione dei lavori e l’esecuzione prevalente per quelle opere che prevedono un’alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi livelli di qualità e prestazioni del contraente principale. I dipendenti devono beneficiare infine dello stesso trattamento di quelli che gli sarebbero stati riconosciuti dal contraente principale, compresa l’applicazione dei contratti collettivi. Dal primo di novembre 2021 cade poi ogni limite per i subappalti, anche se da quel momento le stazioni appaltanti sono tenute a specificare nei documenti quali prestazioni dovranno essere seguite esclusivamente dall’aggiudicatario a causa della loro specificità tecnica e quelle che richiederanno un controllo più attento del cantiere per tutelare i lavoratori, la loro sicurezza e scongiurare l’infiltrazione da parte della mafia. Il tutto a condizione che i subappaltatori non siano iscritti nelle liste bianche o presso l’anagrafe antimafia.

 

Ambiente ed economia circolare: Ridotta a 130 giorni la durata massima per la valutazione d’impatto ambientale dei progetti del PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e di quelli che attuano il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). Istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per tutelare i beni culturali e paesaggistici coinvolti dagli interventi del PNRR. Per attuare anche gli interventi previsti dal PNRR il decreto mette poi a punto poi tutta una serie di semplificazioni finalizzate a promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare. Particolare attenzione viene dedicata alle ceneri vulcaniche, agli articoli pirotecnici e ai rifiuti degli stessi. Le attività di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale nelle aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana sono invece esenti dall’autorizzazione idraulica e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico. Le azioni di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale nelle aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana invece non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.

 

Transizione digitale (delega Spid): Una delle norme più interessanti della transizione digitale prevede invece l’istituzione del Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Sistema che consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo. In pratica grazie a questo strumento, le persone che hanno meno confidenza con i sistemi informatici e lo Spid, come i più anziani, potranno conferire la delega a una persona di fiducia che in questo modo potrà agire per il titolare e avere accesso ai servizi Pa. Prevista anche una semplificazione di dati pubblici e tutta una serie di misure finalizzate a semplificare il procedimento di autorizzazione per poter procedere all’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolare l’infrastrutturazione digitale degli immobili.

 

Semplificazione del procedimento amministrativo: Importanti anche le norme finalizzate a semplificare il procedimento di cui alla legge n. 241/1990 soprattutto attraverso il rafforzamento del potere sostitutivo in caso d’inerzia e del meccanismo del silenzio assenso che vale come accoglimento. Per quanto riguarda il potere sostitutivo la norma prevede prima di tutto che l’organo di governo debba individuare un soggetto, tra le figure apicali dell’amministrazione o di unità organizzativa, a cui attribuire il potere sostitutivo in caso d’inerzia. Soggetto che, una volta decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, avrà il compito di esercitare il potere sostitutivo e concluderlo entro un termine pari alla metà di quello previsto in origine, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il silenzio assenso invece viene rafforzato attraverso il rilascio, su richiesta del privato e in modalità telematica, di un’attestazione che deve dichiarare l’avvenuto decorso dei termini del procedimento e l’intervenuto accoglimento della domanda. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta, se l’attestazione non viene rilasciata, può essere sostituita da una dichiarazione del privato.

 

Un supporto per le imprese, startup e per chi ha un’idea di business da sviluppare.

Richiedi un appuntamento per lo sviluppo del tuo business: valutiamo la tua idea.

 

Chiedi informazioni

Condividi :

ARCHIVIO

29 Lug 2024

chiusura uffici | 12-30 agosto

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Sospensione ammortamenti 2023

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Legge di bilancio 2024 approvata dal Parlamento

CERCA