Fondi di investimento per sviluppare l’impresa sociale

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dlgs 113 che definisce le regole per il riconoscimento degli enti gestori dei fondi per l’imprenditoria sociale (Eusef) e l’impiego e commercializzazione delle risorse.

 

Viene prevista la possibilità di istituire, tramite enti gestori interni o esterni, appositi fondi che abbiano come finalità principale quella di creare impatti sociali positivi. Destinatari di tali strumenti sono le imprese sociali la cui definizione, così come contenuta nel regolamento, sembra in parte rispecchiare quanto previsto dalla riforma del Terzo settore con il Dlgs 112/2017. Vi rientrano infatti, imprese che forniscono servizi a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse, fino a includervi quelle che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il loro obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall’ambito della fornitura di merci o servizi sociali. A questo si aggiunga che le imprese target dovranno coinvolgere stakeholder e dipendenti secondo uno schema che riecheggia quanto già previsto dal Dlgs 112/17. In considerazione dei requisiti si ritiene che rientrino nella più ampia definizione di impresa prevista dal regolamento comunitario anche le coop sociali (per maggiore chiarezza il legislatore italiano avrebbe potuto richiamare le imprese iscritte nella sezione speciale imprese sociali del registro).

 

Sotto il profilo procedurale, invece, è richiesta una valutazione di impatto sociale degli investimenti. Particolare attenzione dovrà essere posta da parte dei gestori, i quali dovranno attivare idonee procedure di misurazione degli effetti sociali positivi che si intendono conseguire attraverso gli investimenti in imprese sociali. Pensiamo a un’impresa che con il fondo ottenuto intende fornire servizi a persone in condizione di svantaggio sociale (immigrati, detenuti) o che intendano realizzare percorsi di reinserimento nel mercato del lavoro. Un sistema quello previsto dal regolamento che richiede, infine, precisi oneri di trasparenza in grado di garantire agli stakeholders le modalità di investimento. Necessaria, infatti, la predisposizione da parte dei gestori dei fondi di una relazione annuale dei risultati sociali complessivi realizzati.

 

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