Fringe Benefit, nel 2020 premi individuali fino a 516 euro

 

La risoluzione 55/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha ridotto notevolmente la possibilità di erogare somme, esentasse, a titolo di premio individuale ai dipendenti. La pronuncia ha limitato in modo particolare i flexible benefit, escludendo l’applicabilità dell’esenzione nel caso in cui il premio sia ripartito tra i dipendenti sulla valutazione dell’attività lavorativa svolta, sia a livello individuale che di gruppo.

 

Quest’anno c’è però una soluzione che può permettere ai premi con obiettivi individuali di beneficiare dell’esclusione del reddito nei limiti di 516,46 euro, i fringe benefit.

 

I cosiddetti compensi in natura, ossia quei benefici che il datore di lavoro dà ai suoi dipendenti e che vanno ad aumentare il valore della retribuzione, sono soggetti alla disciplina dell’articolo 51 comma 3 del Tuir, normalmente vengono conteggiati nel reddito imponibile del lavoratore e sono tassati, ad esclusione della situazione in cui il valore complessivo dei bene non superi la soglia di 258,23 euro annui, in quel caso non concorrono alla formazione del reddito.

 

Il DL di agosto ha elevato per l’anno di imposta 2020 questa soglia a 516,46 euro, consentendo quindi ai dipendenti, anche al singolo, di beneficiare maggiormente dei fringe benefit.

 

Come sappiamo, i premi con obiettivi individuali sono fiscalmente imponibili, a meno che, e questa è l’elemento di svolta, non siano erogati in natura così da poter beneficiare dell’esclusione dal reddito nei limiti di 516,46 euro. Un’ottima opportunità per le aziende interessate a premiare i singoli lavoratori.

 

L’aspetto importante da tenere a mente è che tale importo non rappresenta una franchigia, per cui, nell’ipotesi in cui la soglia di esenzione venga superata, l’intero importo sarà soggetto a tassazione e non solamente la quota di benefit eccedente la soglia.

 

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