L’acconto Iva in scadenza il 28 dicembre è prorogato al 16 marzo 2021 per i contribuenti che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli di novembre 2019. La proroga scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall’emergenza.
L’articolo 2 del Dl 157/2020 (decreto Ristori-quater) ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione riguarda i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che nel mese di novembre 2020 hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del mese di novembre 2019. Anche i contribuenti trimestrali si ritiene debbano eseguire la verifica con riferimento al mese di novembre; il caso, infatti, era stato già affrontato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2020 con riferimento alla proroga della scadenza del 16 aprile e 16 maggio. In quella circostanza, il confronto del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli analoghi mesi del 2019, secondo l’Agenzia andava fatto sulla base dei mesi anche per i trimestrali. Considerato che la norma reca ora la stessa formulazione, si può giungere alla stessa conclusione.
Per il calcolo del fatturato, è possibile rifarsi alle indicazioni già fornite con la circolare 9/E secondo cui il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo in riferimento le operazioni effettuate nel periodo (il mese di novembre, in questo caso) che hanno partecipato alla liquidazione periodica, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini Iva.
Possono invece fruire della proroga anche in assenza di calo di fatturato tre categorie di soggetti:
- coloro che esercitano una delle attività sospese dal Dpcm del 3 novembre 2020 (musei, teatri, palestre, eccetera);
- soggetti che esercitano le attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione e in zona rossa, alla data del 26 novembre 2020;
- ai soggetti che operano nei settori indicati nell’allegato 2 del Dl 149/2020 (principalmente commercio al dettaglio), alberghi, tour operator e agenzie di viaggio che avevano domicilio fiscale, sede legale e sede operativa in zona rossa alla data del 26 novembre 2020.
Il riferimento alle scadenze del mese di dicembre (e non, invece, del 16 dicembre) ha come conseguenza che risulta sospeso anche il termine per il versamento dell’acconto Iva, la cui scadenza è prevista per il 28 dicembre (essendo il 27 domenica).
L’obbligo di versamento riguarda, in generale, tutti i contribuenti Iva, con eccezione di coloro i quali non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e di coloro che non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo (ad esempio, chi si trova nel primo anno di attività). Inoltre, l’acconto non è dovuto se l’ammontare non è superiore a 103,29 euro. Imprese e professionisti determinano l’acconto sospeso secondo gli ordinari criteri.
Ai fini del calcolo è possibile scegliere tra tre possibili metodi:
- metodo analitico, che prevede il versamento di un acconto pari al 100% dell’imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1° al 20 di dicembre (1°ottobre – 20 dicembre per i trimestrali);
- metodo storico, che prevede il versamento di un acconto pari all’88% dell’imposta relativa all’analogo periodo dell’anno precedente;
- metodo previsionale, ovvero sulla base delle dell’imposta che sarà dovuta per l’ultimo periodo del 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo.
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