Legge di Bilancio 2021, Contratti a termine senza causale fino a marzo

 

La “sospensione del decreto Dignità” prosegue fino al 31 marzo.

 

La norma oggetto di intervento è quella contenuta nel Dl 87/2018, convertito con modificazioni in legge 96/2018), che consente di non indicare la causale, nei casi in cui questo obbligo sarebbe esistente (rinnovo del contratto, oppure proroga che determina il superamento della durata massima di 12 mesi), ai rapporti di lavoro a tempo determinato, tanto diretti quanto in regime di somministrazione.

 

Tale facoltà è consentita, secondo la norma, per una sola volta: questo vuol dire che anche con la modifica della scadenza del regime agevolato dal 31 dicembre al 31 marzo, chi ha già fruito di una proroga o di un rinnovo acausale non può nuovamente farvi ricorso.

 

Un’altra condizione prevista dalla legge è che la proroga o il rinnovo abbiano una durata massima di 12 mesi (fermo restando che il rapporto nel suo complesso, sommati gli altri periodi, non può superare i 24 mesi).

 

Una terza condizione prevista per accedere al regime acausale è che l’atto di rinnovo o di proroga siano sottoscritti entro la data di scadenza del regime stesso, quindi – dopo la modifica apportata dalla legge di stabilità – l’accordo deve essere firmato entro il 31 marzo 2021.

 

Va ricordato che la proroga sottoscritta facendo ricorso a tale regime non si computa, nel caso della somministrazione, ai fini del raggiungimento del numero massimo di proroghe ammesse. La computabilità delle proroghe acausali nel conteggio generale è stata, in verità, oggetto di dubbi interpretativi, ma la questione è stata risolta, per i rapporti somministrati, con un accordo collettivo siglato il 2 novembre scorso, mediante il quale è stato stabilito che la proroga stipulata in base al decreto Agosto (e di eventuali successivi interventi normativi, come quello della legge di stabilità) si considera neutra rispetto al numero massimo di proroghe.

 

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