Srl, la nomina dei revisori prorogata fino a metà 2022

 

Con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del Dl Rilancio, diventa legge l’ultima modifica dell’articolo 379, comma 3, del Codice della crisi, il cui testo attuale obbliga alla nomina del revisore in occasione dell’assemblea «di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021».

 

Tale intervento avvantaggia coloro che non avevano ancora adempiuto e genera tre conseguenze e cioè:

  1. il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello dell’esercizio 2022 (si è partiti dal 2019);
  2. il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali andrà effettuato con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2020 e 2021 (invece degli anni 2017 e 2018);
  • si ritarda l’entrata in funzione dell’early warning, punto di forza del riformato Codice della crisi.

 

Il controllo interno previsto dal legislatore della crisi introduce un sistema che privilegia l’adozione di strumenti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell’attività d’impresa e quindi in grado di riconoscere segnali di crisi. E attribuisce (anche) al revisore il compito di valutare costantemente che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, che sussista l’equilibrio economico-finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione nonché di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. Compiti e doveri già in vigore dal marzo dello scorso anno e che potranno risultare tanto più preziosi, per le nostre imprese, nei mesi a venire.

 

Con l’intervento postumo del legislatore l’eventuale nomina risulta oggi degradata da obbligo a mera opportunità, rimessa per altri due esercizi alla valutazione discrezionale della società. Precisato che nel caso di nomina dell’organo sindacale, con incarico di revisione legale, il sindaco rimarrà in carica fino alla naturale scadenza non operando né una causa di decadenza ex articolo 2399, né una giusta causa di revoca ai sensi dell’articolo 2400, comma 2; vediamo quid iuris per il revisore nominato ante modifica.

 

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