Con la rata di luglio sarà erogata l’una tantum di 200 euro prevista dal decreto Aiuti anche ai pensionati.
L’art. 32 del decreto legge 50/2022, nell’ambito della manovra più generale di sostegno all’economia in conseguenza della crisi ucraina, prevede l’erogazione del bonus di 200 euro a favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022. Rispetto a quest’ultimo aspetto risultano pertanto interessati gli assicurati, non ancora in pensione, che ricevono:
- l’assegno straordinario dai Fondi di solidarietà negoziali;
- l’indennità spettante ai destinatari del contratto di espansione;
- l’indennità spettante ai destinatari dell’isopensione;
- i titolari dell’ape sociale.
Oltre alla titolarità di uno dei predetti trattamenti al 30 giugno 2022 e alla residenza in Italia, il requisito essenziale è costituito dal possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF sono esclusi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- il reddito della casa di abitazione;
- e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’indennità una tantum di 200 euro è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui venga svolta attività lavorativa. L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né rileva ai fini delle prestazioni previdenziali. Inoltre, è incedibile, non è sequestrabile, né pignorabile.
L’Inps provvederà al pagamento della predetta somma d’ufficio con la mensilità di luglio 2022.
Qualora i destinatari risultino titolari esclusivamente di trattamenti pensionistici non gestiti dall’Inps, il casellario centrale dei pensionati, individuerà l’Ente previdenziale competente che provvederà negli stessi termini, salvo ottenere il rimborso dall’Inps.
Inoltre, l’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
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